Lo scioglimento della comunione
La comunione si scioglie con la divisione, che può avvenire con la divisione materiale delle cose che compongono il bene comune, se possibile, oppure con la vendita e succesiva ripertizione della somma ricavata.
E' possibile anche una divisione della singola quota, se i comunisti sono più di due, per chi vuole trarsi fuori dalla comunione.
Riprendiamo la disciplina contenuta nel codice civile agli artt. 1111 e 1112 c.c.
Lo scioglimento della comunione e la sua dilazione. La prima iniziativa individuale che incide sui diritti dei comunisti è la richiesta di scioglimento della comunione, che ognuno dei partecipanti può sempre chiedere, ricorrendo, anche all'autorità giudiziaria in caso di opposizione degli altri comunisti.
Vanno applicate, per espresso rinvio fattone dall'art.1116 c.c., le norme sulla divisione ereditaria contenute negli articoli 713 e seguenti del codice civile. Va sottolineato che vi è un equo contemperamento degli interessi (comuni e individuali) operato dall'art.1111 c.c. primo comma, che affida all'autorità giudiziaria la facoltà di evitare lo scioglimento immediato della comunione. Infatti nel caso in cui lo scioglimento possa recare danno agli altri comunisti il giudice può stabilire una dilazione dello scioglimento nel limite dei cinque anni.
L'impossibilità dello scioglimento della comunione dei beni condominiali. E' pure possibile che la comunione non possa essere sciolta. Infatti per il particolare uso cui è destinato il bene comune non sempre è consentito lo scioglimento della comunione (art. 1112 c.c.). Ciò vale in particolar modo nel caso in cui si tratti di beni condominiali dove il legislatore ha voluto, imponendo tale divieto, salvaguardare il fondamentale aspetto di accessorietà o sussidiarietà del bene comune rispetto alla piena proprietà individuale cui è asservito.
La forma dell'atto di scioglimento della comunione. E' necessario l'atto scritto - a norma dell'art.1350 c.c. n.11 - per lo scioglimento della comunione su beni immobili e non occorre invece per la semplice attribuzione di un godimento separato del bene comune, ferma rimanendo la comproprietà fra gli aventi diritto. Per tale ultimo caso è perfettamente valida anche una semplice convenzione verbale (Cass. n.1428/1984).
Nel caso in cui il bene comune sia un edificio, la comunione può essere divisa andando a formare un condominio, ancorché la sua divisione in natura comporti la costituzione di un condominio implicante di per sé la persistenza della comproprietà sulle parti comuni dello stabile.
Al fine di assicurare la piena imparzialità in sede di formazione delle porzioni, l'art.729 c.c., nel caso di quote uguali, prevede l'assegnazione mediante estrazione a sorte. Nel caso, invece, le porzioni siano disuguali, si procederà mediante attribuzione diretta all'avente diritto, con eventuale pagamento in denaro di conguagli. Il sistema dell'attribuzione diretta costituisce pur sempre eccezione alla regola,possibile ad esempio anche quando per effetto del sorteggio potrebbero determinarsi conseguenze (da identificare e precisare dal giudice di merito), tali da portare ad un frazionamento gravemente antieconomico dei beni comuni (Cass. n.834/1986).
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