Le norme in materia di condominio

Gli articoli da 1117 a 1139 c.c. disciplinano il condominio negli edifici, oltre ad una serie di disposizioni in materia di comunione.

L'uso del bene condominiale per fini particolari. Al condominio si applica l'art.1102 c.c. che prevede:"ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipante, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso". L'articolo è abbastanza chiaro ma facciamo lo stesso un esempio: se metto una targa sul portone di ingresso sto usando il bene comune, ma non sto modificando la destinazione d'uso del portone e non sto neanche impedendo l'uso ad un altro condòmino. Potrei impedire l'uso agli altri condòmini se la mia targa fosse tanto grande che non può essere messa nessun altra targa oppure se metto una targa brutta che offende il decoro del portone e del palazzo.

I poteri e i limiti nella gestione della cosa condominiale. Gli interessi dei singoli condomini limitano l'interesse collettivo. (5) Un condòmino, per cedere il godimento della propria parte dei beni comuni, deve necessariamente cedere l'apartamento di sua proprietà (6). Solo in casi eccezionali il condòmino ha il potere di gestire la cosa comune, al punto che, per ottenere il rimborso delle spese anticipate, il condòmino deve dimostrare l'urgenza e la necessità delle spese da lui effettuate. La regola allora è che l'interesse collettivo prevale sul diritto dei singoli, ma è da quest'ultimo limitato e questa preminenza s'inserisce in quelle norme che impongono particolari maggioranze in tema di approvazione di deliberi riguardanti innovazioni.

Alle disposizione legislative si sommano quelle regolamentari, che possono prevedere altre limitazioni al diritto di proprietà esclusiva del singolo condòmino. Ad esempio nel caso in cui l'attività molesta di un condòmino urti contro le disposizioni del regolamento contrattuale, non occorre accertare se questa costituisca o meno immissione vietata ex articolo 844 c.c. (7).

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