Le fonti della comunione
La comunione ha tre fonti principali:
- il titolo
- la legge
- gli usi
La comunione volontaria. Il titolo e il regolamento. Con il contratto più persone possono esprimere la volontà di costituire una comunione: in questo caso la comunione è definita volontaria. Con il contratto è possibile regolare la comunione con norme contrattuali che, in genere, prevalgono su quelle previste dalla legge (art.1100 c.c.) e che sono talvolta riportate negli atti di acquisto od in apposite convenzioni.
La legge. Quando manca un titolo originario, la comunione può trovare fondamento nella legge o perché trattasi di figure di comunioni speciali, come ad esempio la comunione forzosa del muro altrui (art. 875 c.c.) (Cass. n.5628/1985) espressamente previste dal diritto, ovvero di fattispecie quali, ad esempio, la comunione ereditaria disciplinata ex lege dagli articoli 1101-1110 c.c.
Gli usi. Altra fonte della comunione sono gli usi o consuetudini: sono regole che, benché non scritte, sono osservate dalla generalità dei consociati in modo costante ed uniforme per un congruo periodo di tempo,nella convinzione che s tratti di norme giuridicamente vincolanti.
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