La comunione dei beni

Il diritto di prorietà, nella comunione, spetta pro-indiviso a ciascun partecipante alla comunione (comunista) congiuntamente a tutti gli altri comunisti. Oltre al diritto di proprietà, può spettare ai singoli partecipanti alla comunione altri diritti reali.

La rinuncia abdicativa alla comunione. I comunisti (partecipanti alla comunione) possono rinunciare al loro diritto di proprietà (1). Inoltre ogni compartecipante può rinunciare al proprio diritto di comproprietà facendo venir meno così l'obbligo di corrispondere le spese per mentenere in vita la cosa in comunione (1118 c.c.).
La funzione satisfattiva liberatoria. Con la rinuncia al diritto di proprietà sul bene in comune, il singolo compartecipe si libera delle obbligazioni inerenti la cosa comune che vanno a carico dei rimanenti partecipanti (2).

La comunione è disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile, che però nulla dicono in cosa consiste tale diritto. Un pò di chiarezza può esser fatta se consideriamo il primo comma dell'art. 1103 c.c. il quale stabilisce che "ciascun partecipante può disporre del suo diritto". Ciò significa che l'oggetto del diritto dei partecipanti alla comunione è il bene comune nella sua integralità e non una quota. La quota, quindi, misura le facoltà di godimento e di disposizione del bene comune a favore dei partecipanti e non è l'oggetto del diritto. Scopo della comunione è il mero godimento del bene (art. 2248 c.c.).

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