I beni condominiali

Ai fini dell'individuazione delle parti condominiali di un edificio in condominio esistono due mezzi interdipendenti: la legge gli atti di compravendita dei condòmini (o i regooalmenti contrattuali di condominio da essi richiamati), che possono modificare le disposizione della legge.

I beni condominiali elencati dall'articolo 1117 c.c. Al riguardo l'articolo 1117 c.c. così dispone:"Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di paini di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

  • 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i astrici solari, le scale, i portoi d'ingresso, i vestiboli, gli ànditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
  • 2) i locali per la portineria o l'alloggio del portire, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
  • 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini".
L'elencazione che precede è esemplificativa e non tassativa ed è, inoltre, derogabile dal titolo contrario.
Il titolo contrario, che esclude la presunzione di proprietà comune, può essere solo un contratto; non è, invece, sufficiente una semplice delibera assembleare adottata a maggioranza.

TAGS: condominio