L'amministrazione del condominio minimo
Secondo la Corte di Cassazione l'amministrazione del condominio minimo spetta ad entrambi i partecipanti al condominio (art.1105 c.c.) in modo tale che nessuno dei due possa surrogarsi all'altro nell'amministrazione medesima, ma è necessaria la formazione della volontà attraverso la convocazione dell'assemblea e la relativa deliberazione presa a maggioranza.
La ratio di tale decisione è racchiusa nella volontà di evitare che un singolo partecipante al condominio minimo possa compiere da solo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, facendo partecipare alle spese l'altro condòmino che nella decisione non è intervenuto. Tale orientamento trova il suo naturale limite di fronte a spese effettuate per ragioni di urgenza o negligenza dell'altro partecipante.
L'elemento innovativo di tale sentenza è nella richiesta di una "rituale convocazione"; infatti, la Corte non considera sufficiente l'avvertimentoo la comunicazione informale fatte all'altro condòmino e ciò anche in controtendenza rispetto agli altri precedenti giurisprudenziali che non reputavano, invece, indispensabili speciali forme per la presentazione dell'ordine del giorno, ritenendo necessaria esclusivamente la preventiva conoscenza degli argomenti oggetto delle decisioni da adottare (20).
Evidentemente, la linea del formalismo nel condominio minimo è stata adottata per evitare che ala negligenza di un condòmino rispetto all'altro più attento alle parti comuni si possano abbinare anche dei comportamenti pretestuosi all'atto della artecipazione delle spese effettuate sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. In tal caso il principio della funzioalità ha la meglio su quello della collegialità e, almeno per questa volta, il condominio prevevale sulla comunione.
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